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D. 30/12/2002

(GU n. 85 del 11-4-2003- Suppl. Ordinario n.59)

Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonchč dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa Legge.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto

con il ministro dell'economia e delle finanze

- Vista la Legge 9 dicembre 1998. n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo: Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata Legge: Visto il Decreto interministeriale lavori pubblicifinanze del 5 marzo 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono stati definiti, sulla base dei contenuti della citata Convenzione nazionale, criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

- Visto in particolare l'art. 4, comma 1 della citata Legge 431/1998, cosė come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni della proprietā edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione;

-Vista la nota ministeriale in data 15 gennaio 2002, con la quale ai sensi del richiamato art. 4, comma 1, della Legge n. 431/1998, si č proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprietā edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la citata Convenzione nazionale;

-Considerato che alla scadenza del termine previsto dall'art. 4. comma 2, della menzionata Legge n. 431/1998, tra tutte le parti convocate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non č stato raggiunto accordo formale unico;

- Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima Legge 431/1998, in mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonchč alle modalitā per garantire particolare esigenze delle parti, debbono essere indicati in apposito Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni sindacali degli inquilini dei proprietari;

- Visti i distinti accordi presentati il primo, in data 6 settembre 2002, dalle organizzazioni sindacali Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Ania, Feder. Casa, Anpe-Federproprietā, Asppi, Confappi, Uppi - al quale ha successivamente aderito l'associazione Assocasa - ed il secondo, in data 9 settembre 2002, dalle organizzazioni Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia;

-Vista la Legge 14 gennaio 1994. n. 20, art. 3. lettera c);

- Visto il Decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

-Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 431/1998:

Decreta:

Art. 1. Criteri per la determinazione dei canoni di locazione agevolati nella contrattazione territoriale

1. Gli Accordi territoriali, in conformitā delle finalitā indicate all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n.431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unitā immobiliare, č concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti.

2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietā edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni - ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo

3. Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone.

4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi: tipologia dell'alloggio; stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.); eventuale dotazione di mobilio.

5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietā immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietā individuate negli Accordi territoriali e, comunque, quelle caratterizzate dall'attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di pių di cento unitā immobiliari destinate ad uso abitati, o anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietā interessata e organizzazioni sindacali della proprietā edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonchč la possibilitā di derogare dalla tabella oneri accessori (allegato G).

6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in analogia a quanto indicato al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree c/o zone omogenee nonchč agli elementi individuati negli Accordi territoriali.

7. Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5 e 6, possono partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

8. Gli Accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla Legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonchč particolari forme di garanzia.

9. Gli Accordi in sede locale possono prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

10. Č nella attribuzione esclusiva del proprietario dell'immobile, la facoltā di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell'immobile con le modalitā previste dagli articoli 38 e 39 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

11. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietā individuali (allegato A) e per le proprietā di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente

articolo (allegato B).

12. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi territoriali sottoscritti nei comuni di cui all'art. 1 del Decreto-Legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli altri comuni.

14. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 2; Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e /o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilitā lavorativa - da indivi-

2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'art. 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal Decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

3. Per le proprietā di cui all'art. 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalitā indicate nell'art. 1 medesimo.

4. 1 contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietā del locatore e/o del conduttore

- da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.

5. 1 contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalitā di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietā vengano meno.

6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietā individuali (allegato C) e per le proprietā di cui all'art. 1, commi 5 e 6 (allegato D).

7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.

8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Art. 3 Criteri per definire i canoni dei contratti di locaione per studenti universitari e durata degli stessi

1. Nei comuni sede di universitā o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonchč nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari di durata -- precisata negli allegati tipi di contratto da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.

 

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